R.C. Auto – nozioni generali art.2054 codice civile

Il concetto base di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, più nello specifico dell’assicurazione in riferimento alla R.c. Auto, è che il conducente è responsabile e obbligato a risarcire il danno provocato a terzi se non prova e dimostra di non essere responsabile, difatti analizzando l’art.2054 (link) ci rendiamo conto che:

-Il responsabile sarà il conducente, che è chiunque ha pieno potere del mezzo e che sarà chiamato a dimostrare che il suo comportamento sia stato corretto e quindi atto a evitare il danno.

Il danno deve essere frutto del caso fortuito, per causa di forza maggiore, per colpa esclusiva di un terzo o dello stesso danneggiato.

-E’ sempre presunta una responsabilità condivisa, entrambe le parti concorrono in parte uguale a provocare il danno

-La responsabilità del proprietario è solidale, quindi il danneggiato potrà pretendere il risarcimento da uno solo dei responsabili che poi a loro volta si rifaranno sugli altri per le rispettive quote di competenza.

Un paio di precisazioni sull’art. del codice civile:

  • non trova applicazione nelle aree private non aperte al pubblico.
  • pone come indicazione lo scontro tra veicoli ma trova comunque applicazione se il sinistro è avvenuto senza scontro tra i veicoli e uno dei due riporta danni pari a zero.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto
×