
Le polizze R.c. professionali sono coperture assicurative inerenti alla tutela dei professionisti.
Professionista è considerato colui che svolge una attività lavorativa con continuità e a favore di terzi.
Solitamente, questa tipologia di copertura assicurativa riguarda attività a carattere intellettuale, cioè attività svolte da professionisti con particolari competenze tecniche o scientifiche.
L’oggetto della polizza è quindi la responsabilità civile del professionista per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività dichiarata.
Tale copertura assicurativa coprirà anche eventuali sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell’assicurato dovute a errori dello stesso e inoltre trova validità di applicazione in riferimento ai collaboratori dell’assicurato.
Non coprirà invece danni materiali provocati a persone o cose e altresì a danni di natura extracontrattuale perché questi ultimi, nel nostro ordinamento giuridico si configurano solamente in caso di reato e pertanto di atto doloso.
Nel nostro paese l’assicurazione R.c. professionale risulta essere obbligatoria per tutti i professionisti iscritti agli albi professionali e la copertura deve essere attiva nel momento in cui il professionista assume l’incarico verso il cliente e pertanto diventando responsabile.
Fanno parte di questa categoria per esempio, avvocati, commercialisti, architetti, medici e odontoiatri.
Come affrontato nel nostro articolo sulle differenze fra agenti assicurativi e broker, anche gli intermediari assicurativi hanno obbligo ai fini della iscrizione al RUI(registro unico intermediari) di stipulare una polizza R.c. professionale e nello specifico risultano obbligati gli iscritti alle sezioni A-B-F del registro unico.
