
In questo articolo affronteremo il contratto di assicurazione con le sue peculiarità e specifiche ma prima di entrare nel dettaglio , abbiamo necessità di conoscere la definizione di contratto.
Il contratto è regolato dal codice civile art. 1321 e viene definito come un accordo fra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Si evince quindi che necessariamente ci siano almeno 2 parti, che opera in natura patrimoniale e che ne regola gli accadimenti.
Di particolare importanza è sapere che il contratto trova forma di validità in quattro elementi essenziali:
- Accordo
- Causa
- Oggetto
- Forma, quando è prescritta dalla legge a pena di invalidità
In mancanza di questi elementi il contratto è invalido e inefficace. Possono essere inseriti, a discrezione delle parti alcuni elementi accessori:
- Condizione
- Termine
- Modo (o onere)
Il contratto di assicurazione prevede che ci sia accordo tra le parti (proposta a cui fa seguito l’accettazione), che sia presente un rischio e che sia redatto in forma scritta.
E’ essenziale che sia presente un rischio cosiddetto puro, cioè quella tipologia di rischi che possono avere solamente conseguenze negative, al contrario non sono ammissibili rischi speculativi, rischi di impresa e rischi finanziari.
La natura giuridica del contratto di assicurazione vuole che sia un contatto:
- Tipico
- Per adesione
- Consensuale
- Forma libera
- A effetti obbligatori
- A titolo oneroso
- Aleatorio
- A prestazioni corrispettive
- Di durata.
In questo articolo abbiamo cercato di sintetizzare quei concetti principali che speriamo rendano il contratto di assicurazione comprensibile in maniera semplice ma comunque esaustiva.
