
In questa pillola didattica, analizzeremo quello che si intende per infortunio in ambito assicurativo.
Definizione
“Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure una inabilità temporanea”.
La lesione prodotta, in un infortunio in ambito assicurativo, deve essere:
- fisica: corporale e non psicologica;
- obiettivamente constatabile: deve risultare da certificazioni mediche. Spetterà all’assicurato inoltre dimostrare il nesso di causalità tra evento fortuito, violento e esterno e la lesione.
Le conseguenze affinché l’infortunio sia indennizzabile devono essere:
- morte;
- invalidità permanente: che consiste nella perdita definitiva di tutta o parte della capacità lavorativa, che può derivare da perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo del proprio corpo;
- inabilità temporanea: che consiste invece nell’impossibilità di dedicarsi alla propria occupazione per un periodo di tempo determinato.
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