
La responsabilità civile rientra nella disciplina del diritto privato, questo perché è posta nell’interesse del singolo individuo e dei suoi relativi diritti.
La sua funzione è quella di mantenere l’assicurato indenne da quanto deve ad un terzo in relazione e conseguenza di un evento accidentale che trova responsabilità in una sua azione.
La responsabilità civile si divide in due tipologie:
- R.c. Contrattuale: fa riferimento alla violazione di diritti derivanti da un contratto.
- R.c. extracontrattuale: si verifica in caso di violazione di diritti assoluti, in questa situazione è il danneggiato che dovrà dimostrare la colpa del danneggiante.
L’assicurazione di responsabilità civile riguarda perlopiù fatti che fanno riferimento alla natura extracontrattuale, difatti il codice civile indica che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che commesso il fatto a risarcire il danno”.
Data la natura extracontrattuale, come abbiamo scritto poco prima, il danneggiato ai fini di ottenere il risarcimento dovrà dimostrare:
- La colpa o il dolo di chi ha commesso il fatto.
- Che il danno sia ingiusto.
- Nesso di causalità tra il fatto e il danno.
- Entità del danno.
Esistono delle casistiche particolari dove nonostante si arrechi un danno ad un terzo non si è ritenuti responsabili e nello specifico questi eventi sono:
- Legittima difesa.
- Incapacità di intendere e di volere.
- Stato di necessità.
In queste situazioni particolari l’onere della prova risulta invertito e si parla delle cosiddette responsabilità preseunte.
