Requisito patrimoniale minimo

Nella nostra pillola, andremo a dare una definizione di quello che rappresenta il requisito patrimoniale minimo.

L’art. 47 bis e ss. del Codice delle Assicurazioni ci fornisce questa descrizione:

corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all’impresa fosse consentito di continuare la propria attività.

L’importanza della gestione di tale requisito è di grande importanza e nella descrizione sopra riportata appare chiara la motivazione.

Fatto salvo il livello minimo assoluto previsto per i diversi rami, il RPM non può scendere al di sotto del 25% ne superare il 45% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa.

L’impresa ha l’obbligo di calcolare il RPM almeno ogni tre mesi e a comunicare il risultato di tale calcolo all’IVASS.

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